Art. 59
[1]Surrogazione all'amministrazione (articolo 58 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
[2]1. I soggetti indicati nell'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), che hanno pagato l'imposta, si surrogano in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all'Agenzia delle entrate e possono, esibendo un certificato dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate attestante la somma pagata, richiedere al giudice del luogo in cui ha sede il loro ufficio ingiunzione di pagamento nei confronti dei soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione. 2. L'ingiunzione e' provvisoriamente esecutiva a norma dell'articolo 642 del codice di procedura civile. Non e' ammissibile l'opposizione fondata sul motivo che le imposte pagate non erano dovute o erano dovute in misura minore.
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