Art. 62
[1]Recupero delle imposte prenotate a debito (articolo 61 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
[2]1. I rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, i cancellieri, i procuratori e le parti devono pagare in proprio le imposte dovute sugli atti dei quali hanno richiesto la registrazione a debito, quando non hanno osservato le disposizioni contenute nell'articolo 61 ovvero quando di tali atti hanno fatto un uso diverso da quello per cui venne concessa la registrazione a debito.
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