Art. 72
[1]Base imponibile per le trascrizioni (articolo 2 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347)
[2]1. L'imposta proporzionale dovuta sulle trascrizioni e' commisurata alla base imponibile determinata ai fini dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni e donazioni. 2. Se l'atto o la successione e' esente dall'imposta di registro o dall'imposta sulle successioni e donazioni o vi e' soggetto in misura fissa, la base imponibile e' determinata secondo le disposizioni relative a tali imposte. 3. In deroga alle disposizioni del comma 2 per la trascrizione dei contratti preliminari ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile l'imposta e' dovuta nella misura fissa.
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