Art. 74
[1]Imposta relativa a piu' formalita' (articolo 4 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347)
[2]1. E' soggetta a imposta proporzionale una sola formalita', quando per lo stesso credito e in virtu' dello stesso atto debbono eseguirsi piu' iscrizioni o rinnovazioni; per ciascuna delle altre iscrizioni o rinnovazioni e' dovuta l'imposta fissa. 2. Se le formalita' devono eseguirsi in piu' uffici, devono essere presentate all'ufficio presso il quale si paga l'imposta proporzionale, oltre alle note prescritte dal codice civile, altrettante copie delle stesse quanti sono gli uffici, in cui la formalita' deve essere ripetuta; l'ufficio appone su ciascuna di esse il visto di conformita' all'originale e la certificazione di eseguita formalita' di cui all'articolo 81, comma 2, e le restituisce al richiedente. Tuttavia, il richiedente puo' presentare a ciascuno degli uffici, presso i quali la formalita' deve essere ripetuta, copia della nota recante la certificazione di eseguita formalita' autenticata da notaio. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche alle annotazioni soggette a imposta proporzionale.
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