Art. 78

[1]Privilegio (articolo 8 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347)

[2]1. Il credito dello Stato per l'imposta ipotecaria dovuta sulle iscrizioni, rinnovazioni e relative annotazioni ha privilegio, oltre che sull'immobile cui la formalita' si riferisce a norma del codice civile, anche sul credito garantito con preferenza rispetto a ogni ragione su di esso spettante a terzi.

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Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123~art78 · fonte su Normattiva