Art. 71

[1]Oggetto dell'imposta (articolo 1 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347)

[2]1. Le formalita' di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari sono soggette alla imposta ipotecaria secondo le disposizioni del presente titolo e della tariffa, di cui all'allegato 2 al presente testo unico. 2. Non sono soggette all'imposta le formalita' eseguite nell'interesse dello Stato ne' quelle relative ai trasferimenti di cui all'articolo 89 salvo quanto disposto nel comma 3 dello stesso articolo.

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