Art. 1 (Approvazione)
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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Vista la legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 813;
[6]Visto il R. decreto-legge 23 giugno 1942-XX, n. 698, convertito nella legge 26 febbraio 1943-XXI, n. 114;
[7]Vista la legge 21 dicembre 1942-XXI, n. 1692;
[8]Visto l'art. 20 del R. decreto-legge 23 giugno 1942-XX, n. 698, che dispone la raccolta in unico testo delle disposizioni legislative vigenti in materia di imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra;
[9]Udito il parere del Consiglio di Stato;
[10]Sentito il Consiglio dei Ministri;
[11]Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia;
[12]Abbiamo decretato e decretiamo:
[13]E' approvato l'unito Testo unico delle leggi in materia di imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, composto di 35 articoli; visto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le finanze.
[14]Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
[15]Dato a Roma, addi' 3 giugno 1943-XXI
[16]VITTORIO EMANUELE
[17]MUSSOLINI - ACERBO - DE MARSICO
[18]Visto, il Guardasigilli: DE MARSICO
[19]Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 luglio 1943-XXI
[20]Atti del Governo, registro n. 459, foglio 21. - MANCINI
Testo vigente dal 9 luglio 1943 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva