Art. 1 (Approvazione)

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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Vista la legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 813;

[6]Visto il R. decreto-legge 23 giugno 1942-XX, n. 698, convertito nella legge 26 febbraio 1943-XXI, n. 114;

[7]Vista la legge 21 dicembre 1942-XXI, n. 1692;

[8]Visto l'art. 20 del R. decreto-legge 23 giugno 1942-XX, n. 698, che dispone la raccolta in unico testo delle disposizioni legislative vigenti in materia di imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra;

[9]Udito il parere del Consiglio di Stato;

[10]Sentito il Consiglio dei Ministri;

[11]Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia;

[12]Abbiamo decretato e decretiamo:

[13]E' approvato l'unito Testo unico delle leggi in materia di imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, composto di 35 articoli; visto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le finanze.

[14]Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[15]Dato a Roma, addi' 3 giugno 1943-XXI

[16]VITTORIO EMANUELE

[17]MUSSOLINI - ACERBO - DE MARSICO

[18]Visto, il Guardasigilli: DE MARSICO

[19]Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 luglio 1943-XXI

[20]Atti del Governo, registro n. 459, foglio 21. - MANCINI

Testo vigente dal 9 luglio 1943 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1943-06-03;598~approvazione-art1 · fonte su Normattiva