Art. 11
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[1](Art. 9 del decreto n. 698).
[2]Quando, posteriormente al 31 dicembre 1938, siano stati attivati impianti nuovi o derivati da trasformazione di impianti preesistenti, preordinati tutti alla esecuzione di opere e forniture interessanti la difesa o l'apprestamento militare del Paese, dall'utile eccedente il reddito ordinario e' ammessa, in ciascun anno, la detrazione di una quota di ammortamento pari al 30% del costo dei nuovi impianti o delle trasformazioni. Con effetto dalla tassazione relativa all'anno 1941, la detrazione dall'utile eccedente il reddito ordinario della quota di ammortamento e' fissato in ragione del 30% per il primo anno; fino al 50%, pel secondo anno; fino al 60%, pel terzo anno. Quando l'ammortamento ha raggiunto il 60% la detrazione e' ammessa in ragione del 10% all'anno.
[3]Col provvedimento legislativo che disporra' la fine della applicazione dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, sara' stabilito quale valore residuo debba attribuirsi agli impianti. La differenza tra il costo originario dei nuovi impianti e delle trasformazioni e detto valore residuo, non ancora ammortizzato ai sensi del primo comma, sara' ammessa in detrazione per intero dagli utili straordinari dell'ultimo anno. 2
[4]Le ordinarie quote di deperimento e consumo ammesse in detrazione dal reddito imponibile possono essere, nei casi in cui gli impianti siano stati continuativamente soggetti ad un lavoro eccedente quello normale, maggiorate in relazione all'aumento di ore lavorative ed agli altri elementi idonei a dimostrare il maggior logorio degli impianti.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio D.Lgs. 27 maggio 1946, n. 436
2Il Regio D.Lgs. 27 maggio 1946, n. 436 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ai fini della disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 11 del testo unico, approvato con Regio decreto 3 giugno 1943, n. 598, il valore residuo da attribuirsi agli impianti preordinati alla esecuzione di opera e forniture interessanti la difesa e l'apprestamento militare del Paese, e' costituito dal valore venale degli impianti stessi al 31 dicembre 1945".
Testo vigente dal 25 giugno 1946 al 10 febbraio 2011 · versione 4 su Normattiva