Art. 12
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[2]L'imposta straordinaria indicata all'art. 1 non si applica quando il reddito complessivo non superi in ciascuno degli anni 1939 e 1940 le L. 12.000, e non raggiunga le L. 15.000 dall'anno 1941 in poi.
[3]Non vi e' altresi' applicazione dell'imposta straordinaria quando la eccedenza sul reddito ordinario non raggiunga le L. 6000. Tale minimo e' elevato a L. 8000 con effetto dall'anno 1941.
[4]L'imposta stessa si applica sulle quote di reddito eccedenti quello ordinario nella misura seguente:
[5]del 10 per cento sulla quota non superiore al quinto del reddito ordinario. L'aliquota e' elevata al 20 per cento a decorrere dall'anno 1941;
[6]del 25 per cento sulla quota superiore al quinto e fino ai tre quinti del reddito ordinario. L'aliquota e' elevata al 30 per cento a decorrere dall'anno 1941;
[7]del 40 per cento sulla quota superiore ai tre quarti e fino ad un ammontare pari al reddito ordinario;
[8]del 60 per cento sulla ulteriore eccedenza.
[9]Qualora il reddito complessivo non superi in ciascun anno le L. 50.000, le aliquote precedenti sono ridotte alla meta'. Per gli anni 1939 e 1940 le aliquote stesse sono ridotte ai tre quarti qualora il reddito complessivo superi in ciascun anno le L. 50.000, ma non le lire 100.000.
[10]A partire dall'anno 1941, quando il reddito complessivo superi le L. 50.000, ma non il doppio del reddito ordinario, l'imposta e' applicata sulle prime L. 50.000, con aliquote ridotte alla meta'.
[11]Ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria, l'eccedenza sul reddito ordinario e' calcolata al netto dell'imposta di ricchezza mobile.
[12]Per le aziende di credito e di assicurazione, le aliquote suddette sono applicate tenendo conto del reddito medio del biennio 1937-1938, esclusa qualsiasi detrazione.
Testo vigente dal 9 luglio 1943 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva