Art. 14
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 luglio 1943 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 13 della legge n. 813).
[2]Quando si proceda a tassazione separata per singoli contratti gli appalto o di forniture, agli oneri imposti dai precedenti articoli sono tenuti sempre i titolari dei contratti medesimi, anche nel caso che essi si siano serviti, nella esecuzione dei contratti, di cessionari o di subcontraenti.
[3]La ripartizione del carico tributario costituisce semplice rapporto di diritto privato fra le parti.
[4]Puo' tuttavia la Finanza rivolgersi al cessionario ed al subcontraente per la imposta che gli compete in relazione agli utili da lui effettivamente conseguiti, quando il titolare del contratto sia morto, od espatriato, o fallito, o non abbia attivita' sufficienti a garantire il credito erariale.
Testo vigente dal 9 luglio 1943 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva