Art. 15
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[1](Art. 14 della legge n. 813)
[2]Nei contratti di appalto, di forniture o di somministrazione che saranno stipulati dopo il 31 luglio 1940 e' fatto divieto alle Amministrazioni stipulanti di consentire che, nella determinazione dei prezzi unitari o complessivi siano contemplate percentuali relative ai presumibili oneri tributari derivanti dal presente Testo unico.
[3]Le Amministrazioni stipulanti hanno l'obbligo di assicurarsi che tali percentuali non siano mascherate con artificiosi aumenti dei prezzi unitari e complessivi.
Testo vigente dal 9 luglio 1943 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva