Art. 16

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 luglio 1943 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 15 della legge n. 813).

[2]Le Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici hanno l'obbligo di comunicare agli Uffici delle imposte gli estremi dei contratti di appalto e di forniture, in qualsiasi forma da essi conclusi con societa' o con privati, le analisi dei prezzi eseguiti ai fini dei contratti, nonche' la indicazione delle generalita' e del domicilio del contraente e dell'importo dell'avvenuta contrattazione.

[3]Le comunicazioni debbono essere fatte all'Ufficio delle imposte del luogo di domicilio dell'appaltatore o forniture o della sede della societa', entro il termine di 60 giorni dalla stipulazione del contratto.

[4]Le predette Amministrazioni hanno, inoltre, l'obbligo di porre a disposizione dell'Amministrazione centrale e provinciale delle imposte dirette i dati ed i documenti utili per l'applicazione della presente legge ed a fornire ad essa ed ai collegi giudicanti tutti i chiarimenti e gli elementi che possono occorrere ai fini dell'accertamento e della riscossione del tributo.

[5]Per i noli e le forniture all'estero, la comunicazione prescritta dal presente articolo deve essere fatta dall'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Testo vigente dal 9 luglio 1943 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1943-06-03;598~art16 · fonte su Normattiva