Art. 17
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[2]Coloro che sono soggetti alla imposta straordinaria ai sensi degli articoli precedenti sono tenuti a fare la dichiarazione dei redditi realizzati in ciascun anno, od, occorrendo, dei relativi capitali investiti, entro il 31 marzo dell'anno successivo.
[3]Le societa', e gli enti tassati per l'imposta di ricchezza mobile in base a bilancio sono tenuti a presentare la dichiarazione negli stessi termini stabiliti per la imposta predetta.
[4]I redditi realizzati da operazioni isolate di carattere industriale o commerciale o da affari derivanti dall'esercizio di attivita' intermediarie, eseguiti occasionalmente da chi non eserciti un'attivita' continuativa assoggettata alla normale imposta di ricchezza mobile, debbono essere dichiarati entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello della esecuzione del contratto o del compimento dell'affare.
[5]La dichiarazione dei redditi realizzati nell'anno 1939 deve essere fatta dai privati, dalle societa' ed enti entro novanta giorni dal 16 luglio 1940.
[6]L'azione della finanza per la rettifica delle dichiarazioni dei redditi realizzati negli anni 1939 e 1940 si prescrive col 31 dicembre 1943. Lo stesso termine e' stabilito per la rettifica della dichiarazione dei redditi realizzati nel 1941 da societa' ed enti tassati in base a bilancio.
Testo vigente dal 9 luglio 1943 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva