Art. 17

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[1](Art. 16 della legge n 813; art. 13 del decreto n. 698; art. 1 della legge n. 1692).

[2]Coloro che sono soggetti alla imposta straordinaria ai sensi degli articoli precedenti sono tenuti a fare la dichiarazione dei redditi realizzati in ciascun anno, od, occorrendo, dei relativi capitali investiti, entro il 31 marzo dell'anno successivo.

[3]Le societa', e gli enti tassati per l'imposta di ricchezza mobile in base a bilancio sono tenuti a presentare la dichiarazione negli stessi termini stabiliti per la imposta predetta.

[4]I redditi realizzati da operazioni isolate di carattere industriale o commerciale o da affari derivanti dall'esercizio di attivita' intermediarie, eseguiti occasionalmente da chi non eserciti un'attivita' continuativa assoggettata alla normale imposta di ricchezza mobile, debbono essere dichiarati entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello della esecuzione del contratto o del compimento dell'affare.

[5]La dichiarazione dei redditi realizzati nell'anno 1939 deve essere fatta dai privati, dalle societa' ed enti entro novanta giorni dal 16 luglio 1940.

[6]L'azione della finanza per la rettifica delle dichiarazioni dei redditi realizzati negli anni 1939 e 1940 si prescrive col 31 dicembre 1943. Lo stesso termine e' stabilito per la rettifica della dichiarazione dei redditi realizzati nel 1941 da societa' ed enti tassati in base a bilancio.

Testo vigente dal 9 luglio 1943 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1943-06-03;598~art17 · fonte su Normattiva