Art. 2

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[1](Art. 2 della legge 1° luglio 1940, n. 813; art. 2 del decreto n. 698; ed articolo unico della legge 26 febbraio 1943, n. 114).

[2]Per le societa' ed enti tassati ai fini della imposta di ricchezza mobile in base a bilancio, il reddito ordinario e' costituito dalla media di tutti i redditi prodotti negli anni 1937 e 1938, ad esclusione dei redditi di natura fondiaria e degli interessi dei titoli dello Stato e di ogni altro titolo dichiarato esente da ogni imposta, presente e futura in forza di espresse disposizioni di legge. I redditi soggetti alla imposta di ricchezza mobile si tengono in calcolo per l'importo definitivamente accertato all'imposta medesima ai fini della tassazione per gli anni 1937 e 1938.

[3]Per i contribuenti non tassati ai fini della imposta di ricchezza mobile in base a bilancio, il reddito ordinario e' costituito da quello definitivamente accertato o accertabile all'imposta medesima per l'anno 1938.

[4]Quando, tuttavia, il reddito di cat. C/1 definitivamente accertato per l'anno 1938 sia stato rettificato in aumento con effetto dal 1° gennaio 1939, il reddito ordinario e' costituito da quello risultante dalla rettifica.

[5]La stessa disposizione si applica per i redditi di cat. B che siano stati rettificati in aumento con effetto dal 1° gennaio 1940, con esclusione del reddito risultante dalla rettifica della parte che sia stata eventualmente determinata in relazione a circostanze certe, di carattere continuativo, verificatesi posteriormente al 31 dicembre 1938.

[6]Qualora il reddito ordinario, determinato a mente dei commi precedenti, risulti inferiore all'8% del capitale investito nel biennio 1937-1938 o del capitale investito nel 1938, valutato il capitale stesso ai sensi del successivo art. 7, esso e' considerato pari alla misura percentuale predetta.

[7]Quando, per gli affari derivanti dall'esercizio di attivita' intermediaria, manchi il reddito accertato o accertabile ai fini dell'imposta di ricchezza mobile per l'anno 1938, o trattasi di attivita' iniziata posteriormente, il reddito ordinario e' valutato nella misura fissa di lire 20.000, per gli anni 1939 e 1940 e di L. 15.000 a decorrere dall'anno 1941.

[8]Per le aziende produttrici dei servizi indicati nell'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1746, il reddito ordinario, determinato in base al presente articolo, sara' maggiorato, dal giorno in cui intervenga una modificazione dei prezzi rimasti liberati, in misura proporzionale all'aumento dei prezzi medesimi.

Testo vigente dal 9 luglio 1943 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1943-06-03;598~art2 · fonte su Normattiva