Art. 20
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 luglio 1943 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 15 del decreto n. 698; articolo unico della legge 26 febbraio 1943, n. 114)
[2]Le Amministrazioni dello Stato, nel disporre dal 1° luglio 1942 i pagamenti relativi ai singoli appalti e forniture, sono tenute a trattenere una somma pari all'uno per cento dell'importo dei pagamenti stessi ed a farne il versamento in Tesoreria, mediante distinta nominativa in duplice esemplare.
[3]La ritenuta di cui al comma precedente non si applica quando l'importo dell'appalto o della fornitura sia inferiore alle L. 50.000, ne' ai pagamenti di qualsiasi importo relativi ad utenze di acqua, energia elettrica, gas e telefoniche.
[4]Sono esenti dalla ritenuta i pagamenti relativi ad appalti e forniture la cui esecuzione si sia esaurita prima del 1° gennaio 1939.
[5]La Sezione di Regia tesoreria, che riceve il versamento, restituisce all'Amministrazione uno degli esemplari della distinta in segno di ricevuta, rilasciando contemporaneamente regolare quietanza, intestata a ciascun nominativo compreso nella distinta, per i singoli importi parziali indicati nella distinta medesima. Tale quietanza sara', a cura della Amministrazione che ha eseguito il versamento, consegnata ai singoli interessati e sara' accettata in pagamento della imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra ed, eventualmente, delle altre imposte dirette erariali dovute dall'intestatario.
[6]Le somme trattenute e non utilizzate per il pagamento delle imposte saranno restituite dopo scaduto il termine per l'accertamento, da parte dell'Ufficio, dei maggiori redditi relativi all'anno in cui la ritenuta e' stata operata, sempre che a carico degli interessati non sia in corso la procedura per l'accertamento dell'imposta straordinaria.
[7]Con decreto del Ministro per la finanze saranno emanate norme per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.
Testo vigente dal 9 luglio 1943 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva