Art. 21

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[1](Art. 19 della legge n. 813; articoli 1 e 2 della legge n. 1692).

[2]La Finanza ha la facolta' di iscrivere a ruolo l'imposta risultante dalla dichiarazione dei contribuenti. Tale iscrizione non pregiudica l'azione della Finanza stessa per la rettifica, nel termine di cui all'ultimo comma del precedente art. 17, delle dichiarazioni cola' indicate e, nei termini ordinari stabiliti per l'imposta di ricchezza mobile, delle dichiarazioni successive, presentate, ai fini dell'imposta straordinaria, da privati, societa' ed enti.

[3]I termini ordinari stabiliti per l'imposta di ricchezza mobile valgono anche, in caso di omessa presentazione della dichiarazione, per gli accertamenti di ufficio e per la iscrizione della imposta nei ruoli suppletivi.

[4]Nei confronti delle societa', ed enti tassati in base a bilancio che abbiano omesso di presentare la dichiarazione dei redditi realizzati nel 1940 e nel 1941, il termine per l'accertamento di ufficio dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra scade il 31 dicembre 1943.

[5]Il diritto della Finanza di rivedere, entro il 31 dicembre 1943, ai soli fini dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, i redditi accertati in ricchezza mobile per gli anni 1939 e 1940, rimane integro anche nel caso di omessa dichiarazione da parte dei contribuenti non tassati in base a bilancio.

Testo vigente dal 9 luglio 1943 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1943-06-03;598~art21 · fonte su Normattiva