Art. 22
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[1](Art. 20 della legge n. 813).
[2]Il presidente e gli amministratori delle societa' anonime od in accomandita per azioni in carica al 16 luglio 1940, nonche' quelli che copriranno tali cariche fino a completa estinzione degli obblighi derivanti dall'applicazione della imposta straordinaria ed i liquidatori sono in proprio responsabili della imposta stessa e delle eventuali penalita' dovute dalla societa', qualunque sia l'epoca dell'accertamento e della iscrizione a ruolo, quando abbiano determinata una condizione di totale o parziale inesigibilita' delle somme dovute allo Stato mediante atti preordinati a tal fine.
Testo vigente dal 9 luglio 1943 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva