Art. 23
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[2]Le sanzioni punitive vigenti per l'accertamento e la riscossione delle imposte dirette sono estese all'applicazione della imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, con le varianti seguenti:
- 1)la misura massima dell'ammenda comminata dagli articoli 15, 20 e 27 del R. decreto 17 settembre 1931-IX, n. 1608, e' elevata a L. 10.000;
- 2)la misura massima della multa comminata dall'art. 18 del citato Regio decreto, e' elevata a L. 25.000;
- 3)la pena pecuniaria, comminata dall'art. 21 del citato R. decreto, e' stabilita, per le infrazioni alle norme dell'art. 15 del decreto stesso, nella misura da L. 100 a L. 5000 per ciascuna infrazione, salvo le altre sanzioni nel detto art. 21 richiamate.
[3]Con effetto dal 1° luglio 1942, le disposizioni di cui all'art. 25 e seguenti del citato R. decreto 17 settembre 1931-IX, n. 1608, sono applicabili alla scadenza, della prima rata non pagata dell'imposta straordinaria.
Testo vigente dal 9 luglio 1943 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva