Art. 24
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[1](Art. 17 del decreto n. 698).
[2]Le riserve costituite con redditi sfuggiti alla tassazione e gli accantonamenti non tassati, in quanto siano trasferiti a capitale, sono soggetti alla imposta di ricchezza mobile nell'esercizio in cui tale passaggio si verifica e, se trattasi di redditi prodotti successivamente al 31 dicembre 1938, concorrono a formare il reddito complessivo dell'esercizio in cui si verifica il trasferimento a capitale, ai fini dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra.
[3]I trasferimenti di riserve ed accantonamenti a capitale non danno luogo, fermi restando gli accertamenti gia' divenuti definitivi alla data del 1° luglio 1942, all'applicazione dell'imposta cedolare e dell'imposta straordinaria progressiva sui dividendi; neppure sono tenuti in calcolo nella formazione della media ai fini della imposta straordinaria suddetta per gli esercizi i cui bilanci sono approvati dopo il 1° luglio 1942.
[4]L'imposta cedolare e, ricorrendo le condizioni, l'imposta straordinaria progressiva sui dividendi si applicano, con effetto dal 1° luglio 1942, sulle riserve delle societa' azionarie che si trasformino in societa' in nome collettivo o in accomandita semplice, all'atto della trasformazione.
[5]La distribuzione agli azionisti delle riserve trasferite a capitale, effettuata in occasione di riduzione di capitale o in dipendenza dello scioglimento della societa', da' luogo all'applicazione dell'imposta cedolare e, ricorrendo le condizioni, dell'imposta straordinaria progressiva sui dividendi.
[6]La disposizione del comma precedente non si applica quando si tratti di riserve trasferite a capitale prima della entrata in vigore delle leggi istitutive delle imposte indicate al comma stesso, oppure trasferite in conformita' all'art. 30 del R. decreto-legge 19 ottobre 1937-XV, n. 1729, convertito con modificazione nella legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 19, ed all'art. 22 della legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 813, nonche' di riserve per le quali l'imposta cedolare e eventualmente l'imposta straordinaria progressiva sui dividendi siano gia' state definitivamente accertate all'atto del trasferimento a capitale, ne' quando si tratti di saldi attivi di rivalutazione monetaria legittimamente trasferiti a capitale.
[7]L'art. 4 della legge 18 aprile 1941-XIX, n. 277, e' abrogato con effetto dal 1° luglio 1942.
Testo vigente dal 9 luglio 1943 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva