Art. 25
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[1](Art. 18 del decreto n. 698; articolo unico della legge 26 febbraio 1943, n. 114)
[2]La differenza tra il reddito complessivo, al netto delle detrazioni di cui agli articoli 11 e 13, ed il reddito ordinario, fatta deduzione dell'imposta di ricchezza mobile, della imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra e dei tributi locali afferenti il reddito, nonche' di una quota pari al 20% del reddito ordinario, e' indisponibile e deve essere investita nello speciale, titolo di Stato di cui al R. decreto-legge 21 maggio 1942-XX, n. 520, intestato al nome, sottoposto al vincolo di destinazione agli scopi indicati nel presente testo unico e soggetto alle limitazioni di cui al secondo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge sopra citato. Le somme cosi' investite saranno, dopo la cessazione dello stato di guerra, destinate, innanzi tutto, all'ammortamento degli impianti, a prezzo di ricostruzione, alla ricostituzione, a prezzo di rinnovo, del monte merci, e, per l'eventuale eccedenza, agli scopi che saranno stabiliti con apposito provvedimento legislativo.
[3]L'obbligo dell'investimento nello speciale titolo di Stato non ricorre per le somme che risultino gia' impiegate nella ricostruzione di cespiti distrutti o danneggiati per fatti di guerra. Il Ministro per le finanze puo' autorizzare che le somme destinate ad essere impiegate nella ricostruzione dei detti cespiti siano versate in un conto vincolato presso la Regia tesoreria, fruttifero dell'interesse annuo del 3% (tre per cento), da pagarsi a semestri maturati a netto dell'imposta di ricchezza mobile. Con lo stesso provvedimento il Ministro per le finanze stabilira' le condizioni, le modalita' ed i termini per lo svincolo del deposito.
[4]E' consentito di utilizzare il predetto titolo di Stato durante il periodo della guerra, qualora il reddito complessivo di singoli esercizi risulti inferiore al reddito ordinario, per la copertura della differenza tra il reddito complessivo e quello ordinario.
[5]Ai fini della applicazione del comma precedente, e' data facolta' al Ministro per le finanze di disporre il tramutamento al portatore degli speciali titoli di Stato, liberandoli dei vincolo e dalle limitazioni stabilite dal presente testo unico.
[6]L'obbligo dell'investimento ha efficacia per i maggiori utili che si sono prodotti dall'anno 1939.
[7]Per i maggiori utili relativi agli anni 1939, 1940, e 1941, l'obbligo dell'investimento non ricorre quando risulti che sono stati investiti, prima del 30 giugno 1942, in cespiti patrimoniali di carattere permanente, inerenti all'attivita' industriale o commerciale che ha dato luogo all'accertamento.
[8]Tuttavia, nei riguardi dei contribuenti che, alla data di applicazione del R. decreto-legge 23 giugno 1942-XX. n. 698, abbiano gia' concordato con gli Uffici distrettuali delle imposte il reddito complessivo per gli anni 1939 e 1940, ovvero sia gia' intervenuta la decisione della Commissione di prima istanza, la quota indisponibile, di cui al primo comma del presente articolo, e' ridotta del 25%.
[9]La disposizione del primo comma del presente articolo non si applica quando il reddito complessivo non supera le L. 50.000.
Testo vigente dal 9 luglio 1943 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva