Art. 27

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[1](Art. 18 del decreto n. 698).

[2]Entro i 60 giorni da quello in cui l'accertamento dei maggiori utili e' stato concordato o da quello in cui e' venuto in possesso della decisione di 1° grado sull'accertamento medesimo, l'Ufficio distrettuale notifica al contribuente l'ammontare del maggior utile, risultante dal concordato o dalla decisione, trascurando la frazione di L. 100, da investire nello speciale titolo dello Stato ai sensi dell'art. 25, con la intimazione di eseguire il versamento in tesoreria, anche a mezzo di conto corrente postale, in sei rate bimestrali, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di notificazione dell'intimazione, indicando l'importo della prima rata e di quelle successive, nonche' l'ammontare della minor somma dovuta per effetto dell'abbuono previsto nel terzo comma del presente articolo.

[3]Quando il versamento venga eseguito oltre il decimo giorno non festivo da quello di decorrenza di ciascuna rata, e' dovuta a favore dell'erario una indennita' di mora in ragione del 3%.

[4]Nel caso che il versamento dell'intero importo per cui e' stata fatta la intimazione sia effettuato in unica soluzione non oltre il decimo giorno non festivo da quello di decorrenza della prima rata, e' accordato un abbuono del 5% sull'intero ammontare della somma dovuta.

[5]Per i maggiori utili il cui accertamento sia divenuto definitivo o per i quali sia intervenuta una decisione di 1° grado prima del 30 giugno 1942, l'intimazione di versamento e' notificata entro 90 giorni dalla data anzidetta ed il versamento deve essere eseguito in 12 rate bimestrali, con l'abbuono del 5% qualora il versamento dell'intera somma dovuta sia effettuato in unica soluzione nel termine stabilito nel terzo comma del presente articolo.

Testo vigente dal 9 luglio 1943 al 17 settembre 1944 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1943-06-03;598~art27 · fonte su Normattiva