Art. 3
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 luglio 1943 al 17 settembre 1944. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 3 del decreto n. 653; articolo unico della legge 26 febbraio 1943, n. 114).
[2]Per le ditte costituite posteriormente al 31 dicembre 1938, il reddito ordinario e' determinato mediante opportuni confronti con il reddito ordinario accertato nei riguardi di ditte della stessa categoria, esistenti nella stessa localita' o, in mancanza, nella localita', viciniore, ma in ogni caso in misura non inferiore all'8% del capitale investito, da valutarsi ai sensi dell'art. 7.
[3]Nel caso di aziende gestite da ditte individuali o da societa' non azionarie che, per effetto di cessione a titolo oneroso o gratuito, siano passate ad altro titolare, il reddito ordinario e' rappresentate da quello accertato o accertabile per l'anno 1938 in confronto di chi, in questo anno, gestiva l'azienda, salva anche in questo caso l'applicazione del quarto comma dell'articolo precedente.
[4]Nel caso di aziende che siano state conferite in societa', il reddito ordinario della societa' cui il conferimento e' stato fatto e' rappresentato dal reddito ordinario della societa' stessa prima del conferimento, cumulato con quello che sia stato accertato, prima del conferimento stesso, in confronto dell'azienda assorbita.
[5]Per i contratti di appalto o di fornitine che, a mente dell'articolo 8 della legge 8 gennaio 1936-XIV, n. 1231, danno luogo a separato accertamento di imposta di ricchezza mobile, il reddito ordinario e' accertato, ad appalto o fornitura esauriti, determinando quello che sarebbe stato il prezzo di ciascun appalto e di ciascuna fornitura, se essi fossero stati assunti nel 1938, ed applicando al prezzo medesimo i criteri e coefficienti di profitto normalmente adottati nell'anno suddetto ai fini dell'accertamento del reddito di ricchezza mobile.
[6]Le societa' e gli enti tassati in base a bilancio, quando dimostrino di avere effettuato contratti di appalto o di fornitura in misura superiore a quelli effettuati nel biennio 1937-1938, possono chiedere una maggiorazione del reddito ordinario pari al reddito ordinario della maggiore misura di appalti o forniture, determinato in conformita' del comma precedente.
[7]Gli Uffici distrettuali, qualora dimostrino che gli appalti o le forniture effettuati negli anni 1941 e seguenti da singole societa' ed enti tassati in base a bilancio siano in misura inferiore a quelli effettuati nel biennio 1937-1938, possono apportare una minorazione al reddito ordinario delle societa', ed enti medesimi, pari al reddito ordinario della minor misura degli appalti e delle forniture, determinato in conformita' del quarto comma del presente articolo. Questa disposizione non si applica quando il reddito complessivo in ciascun anno non sia superiore al reddito ordinario, calcolato ai sensi del primo comma dell'art. 2.
[8]Agli effetti dei due commi precedenti, si ha riguardo soltanto agli appalti e alle forniture per i quali si sarebbe proceduto a tassazione separata, se fossero stati assunti da contribuenti non tassati in base a bilancio.
Testo vigente dal 9 luglio 1943 al 17 settembre 1944 · versione 0 su Normattiva