Art. 31

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[1](Articolo unico della legge 26 febbraio 1943, n. 114),

[2]Qualora l'accertamento non sia divenuto definitivo, le somme versate in tesoreria sono imputate in un conto vincolato, fruttifero dell'interesse annuo del 3%, da pagarsi a semestri maturati al netto dell'imposta di ricchezza mobile. Secondo le risultanze dell'accertamento definitivo, si fa luogo all'investimento nello speciale titolo dello Stato, oppure alla restituzione delle somme all'avente diritto.

Testo vigente dal 9 luglio 1943 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1943-06-03;598~art31 · fonte su Normattiva