Art. 32
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[1](Articolo unico della legge 26 febbraio 1943, n. 114).
[2]Per i maggiori utili relativi agli anni 1939, 1940 e 1941, gia' definitivamente accertati, o per il cui accertamento sia intervenuta, alla data del 30 giugno 1942, una decisione di primo grado, la notifica della intimazione di cui all'art. 27 e' eseguita nel termine di novanta giorni dalla data suddetta.
Testo vigente dal 9 luglio 1943 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva