Art. 4
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[1](Art. 4 della legge n. 813; art. 4 del decreto n. 698; articolo unico della legge 26 febbraio 1943, n. 114).
[2]La determinazione del reddito complessivo di ciascun anno, da confrontare col reddito ordinario agli effetti dell'accertamento del maggior utile soggetto alla imposta straordinaria, e' eseguita in base alla somma di tutti i redditi prodotti nell'anno, con deduzione di quelli di natura fondiaria e degli interessi dei titoli dello Stato e di ogni altro titolo dichiarato esente da ogni imposta presente e futura in forza di espressa disposizione legislativa, in proporzione, questi ultimi, della quota parte dell'esercizio per cui e' durato il possesso dei titoli, ma in misura non superiore alla consistenza risultante dall'ultimo bilancio chiuso anteriormente al 1° aprile 1940. Ai fini della limitazione della consistenza non si tiene conto degli investimenti in titoli dello Stato effettuati in ottemperanza ai Regi decreti-legge 8 gennaio 1942-XX, n. 5, e 21 maggio 1942-XX, n. 520, e dell'art. 25 e seguenti del presente testo unico.
[3]Per gli istituti di credito e per quelli di assicurazione, la deduzione degli interessi dei titoli indicati nel comma precedente e' ammessa con l'aumento fino al limite del 20 per cento per gli anni 1939 e 1940 e per il loro intero ammontare con effetto dall'anno 1941, ma sempre in proporzione alla quota parte dell'esercizio per cui e' durato il possesso dei titoli.
[4]Ai fini della determinazione del reddito di cui al primo comma, per le societa' ed enti tassati ai fini della imposta di ricchezza mobile in base a bilancio i redditi soggetti alla imposta medesima si tengono in calcolo per l'importo definitivamente accertato a detta imposta sul bilancio di competenza di ciascun anno, inteso tale bilancio ai sensi dell'art. 12 della legge 8 giugno 1936-XV, n. 1231.
Testo vigente dal 9 luglio 1943 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva