Art. 5

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 luglio 1943 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 5 del decreto n. 608).

[2]Per le societa' ed enti tassati ai fini della imposta di ricchezza mobile in base a bilancio, che siano stati costituiti dopo il 31 dicembre 1938, il reddito ordinario e' considerato pari all'8% del capitale investito in ciascun anno, da valutarsi con le norme del successivo art. 7, sempre che esso non risulti inferiore alla somma necessaria per garantire al capitale un dividendo pari al 6,50%; in caso contrario il reddito ordinario e' considerato pari alla somma predetta.

[3]La stessa disposizione si applica alle societa' ed enti costituiti nei corso dell'anno 1938, il cui primo esercizio si sia chiuso dopo il 31 dicembre dell'anno medesimo.

[4]E' tuttavia in facolta' delle societa' ed enti indicati nei commi precedenti di chiedere che il reddito ordinario sia determinato mediante opportuni confronti con il reddito ordinario accertato, con le norme di cui al primo comma dell'art. 2, nei riguardi di societa' ed enti della stessa categoria, esistenti nella stessa localita', o, in mancanza, nella localita' viciniore.

Testo vigente dal 9 luglio 1943 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1943-06-03;598~art5 · fonte su Normattiva