Art. 7
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[1](Art. 6 della leggo n. 813).
[2]Il capitale investito ai sensi del presente testo unico e' considerato, per le aziende che ne facciano richiesta, pari alla media dei capitali impiegati negli anni 1937 e 1938, se trattasi di societa' ed enti tassati in base a bilancio, e pari al capitale impiegato nell'anno 1938, se trattasi di contribuenti privati, da valutarsi in entrambi i casi secondo le norme del R. decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1529, convertito nella legge 8 febbraio 1940-XVIII, n. 101).
[4]Nella ipotesi considerata dal terzo comma dell'articolo 22 predetto la valutazione del capitale investito non puo' essere inferiore al valore nominale del capitale sottoscritto e versato.
[5]Per le aziende di credito e di assicurazione, il capitale investito, ai fini della norma contenuta nel comma 4° dell'art. 2, non potra' comunque essere considerato inferiore allo ammontare del capitale versato e delle riserve patrimoniali.
Testo vigente dal 9 luglio 1943 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva