Art. 7

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[1](Art. 6 della leggo n. 813).

[2]Il capitale investito ai sensi del presente testo unico e' considerato, per le aziende che ne facciano richiesta, pari alla media dei capitali impiegati negli anni 1937 e 1938, se trattasi di societa' ed enti tassati in base a bilancio, e pari al capitale impiegato nell'anno 1938, se trattasi di contribuenti privati, da valutarsi in entrambi i casi secondo le norme del R. decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1529, convertito nella legge 8 febbraio 1940-XVIII, n. 101).

[3]Per le societa' ed enti predetti, dai capitali valutati a norma dell'art. 22 del citato decreto-legge si detrae un ammontare pari a 20 volte l'importo degli interessi indicati ai commi primo e secondo dell'art. 4 e il valore dei beni immobili.

[4]Nella ipotesi considerata dal terzo comma dell'articolo 22 predetto la valutazione del capitale investito non puo' essere inferiore al valore nominale del capitale sottoscritto e versato.

[5]Per le aziende di credito e di assicurazione, il capitale investito, ai fini della norma contenuta nel comma 4° dell'art. 2, non potra' comunque essere considerato inferiore allo ammontare del capitale versato e delle riserve patrimoniali.

Testo vigente dal 9 luglio 1943 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1943-06-03;598~art7 · fonte su Normattiva