Art. 9
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 luglio 1943 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 8 della legge n. 813).
[2]Le norme degli articoli precedenti sono applicabili anche in confronto dei redditi che, in forza di spediti disposizioni di legge, sono esenti dalle normali imposte dirette o corrispondono tributi sostitutivi di esse.
[3]In tali casi i redditi accertati sono soggetti soltanto alla imposta straordinaria, ferma restando la esenzione dalla imposta di ricchezza mobile.
Testo vigente dal 9 luglio 1943 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva