Art. 12
[1]di buono-corrispettivo (articolo 6-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
[2]1. Ai fini del presente testo unico, per buono-corrispettivo si intende uno strumento che contiene l'obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identita' dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative.
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