Art. 157
[1]nazionale di franchigia
[2]1. I contribuenti persone fisiche esercenti attivita' d'impresa, arti o professioni applicano, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, il regime ((di cui alla parte II, titolo I, capo XXI, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117)).
Testo vigente dal 7 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 3 su Normattiva