Art. 160

[1]del regime di franchigia (articolo 70-quinquiesdecies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

[2]1. Il soggetto passivo ammesso al regime di franchigia nello Stato applica tale regime a partire dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione del numero di identificazione EX da parte dello Stato di stabilimento. Se il soggetto passivo e' gia' identificato nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 64, comma 3, ovvero dell'articolo 70, il numero di partita IVA gia' attribuito viene cessato per il periodo in cui il soggetto passivo opera in regime di franchigia.

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