Art. 64
[1]d'imposta (articolo 17 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 1, commi da 57 a 63, legge 30 dicembre 2024, n. 207)
[2]1. L'imposta e' dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla all'Erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell'articolo 56, nei modi e nei termini stabiliti nel presente titolo. 2. Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all'articolo 17, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti. Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 97 e 98. 3. Nel caso in cui gli obblighi o i diritti derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono previsti a carico ovvero a favore di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, i medesimi sono adempiuti od esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi dell'articolo 70, ovvero tramite un loro rappresentante residente nel territorio dello Stato nominato nelle forme previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. Il rappresentante fiscale risponde in solido con il rappresentato relativamente agli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto. La nomina del rappresentante fiscale e' comunicata all'altro contraente anteriormente all'effettuazione dell'operazione. Se gli obblighi derivano dall'effettuazione solo di operazioni non imponibili di trasporto ed accessorie ai trasporti, gli adempimenti sono limitati all'esecuzione degli obblighi relativi alla fatturazione di cui all'articolo 72. Il rappresentante fiscale deve essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all', comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. In caso di nomina di una persona giuridica, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal legale rappresentante dell'ente incaricato nominato ai sensi del presente comma. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i criteri al ricorrere dei quali il rappresentante fiscale puo' assumere tale ruolo solo previo rilascio di idonea garanzia, graduata anche in relazione al numero di soggetti rappresentati. 4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti di soggetti non residenti, qualora le stesse siano rese o ricevute per il tramite di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. 5. In deroga al comma 1, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all', comma 1, lettera n), nonche' per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati, come definiti nell', comma 1, lettera c), numero 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell'imposta e' tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli e seguenti e con l'annotazione «inversione contabile» e l'eventuale indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli o 87 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, e' annotato anche nel registro di cui all'articolo 88. 6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche:
- a)alle prestazioni di servizi diversi da quelli di cui alla lettera c), compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attivita' di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi diversi da quelli di cui alla lettera c) rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalita' dei lavori;
- b)alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato di cui all'articolo 37, comma 1, lettere i) e l), per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;
- c)alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici;
- d)alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, rese nei confronti di imprese che svolgono attivita' di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica. La disposizione del primo periodo non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche e di altri enti e societa' di cui all'articolo 65;
- e)alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 14 della tariffa, allegato 4, del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174;
- f)
Testo vigente dal 7 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 3 su Normattiva