Art. 26
[1]delle cessioni e degli acquisti intraunionali (articolo 39 decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427)
[2]1. Le cessioni intraunionali e gli acquisti intraunionali di beni si considerano effettuati all'atto dell'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente dal territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza. Tuttavia, se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna. Parimenti nel caso di beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l'operazione si considera effettuata all'atto della loro rivendita a terzi o del prelievo da parte del ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il decorso di un anno dal ricevimento. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo operano a condizione che siano osservati gli adempimenti di cui all'articolo 101, comma 4. 2. Se anteriormente al verificarsi dell'evento indicato nel comma 1 e' stata emessa la fattura relativa ad un'operazione intraunionale la medesima si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato, alla data della fattura. 3. Le cessioni ed i trasferimenti di beni di cui all'articolo 39, commi 1, lettera a), e 2, lettere a) e b), e gli acquisti intraunionali di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, se effettuati in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un mese solare, si considerano effettuati al termine di ciascun mese.
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