Art. 101
[1]connessi agli scambi intraunionali (articolo 50 decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; articolo 34 decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85)
[2]1. Agli effetti dell'articolo 39, comma 4, l'ufficio, su richiesta degli esercenti imprese, arti e professioni, e secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, conferma la validita' del numero di identificazione attribuito al cessionario o committente da altro Stato membro dell'Unione europea, nonche' i dati relativi alla ditta, denominazione o ragione sociale, e in mancanza, al nome e al cognome. 2. Chi effettua acquisti intraunionali soggetti all'imposta deve comunicare all'altra parte contraente il proprio numero di partita IVA, come integrato agli effetti delle operazioni intraunionali, tranne che per l'ipotesi di acquisto di mezzi di trasporto nuovi da parte di persone fisiche non operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni. 3. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 4, non soggetti passivi d'imposta, che non hanno optato per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intraunionali a norma dell'articolo 8, comma 7, devono dichiarare all'ufficio competente nei loro confronti, a norma ((dell'articolo 275 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento)), che effettuano acquisti intraunionali soggetti ad imposta. La dichiarazione e' presentata, in via telematica, anteriormente all'effettuazione di ciascun acquisto; l'ufficio attribuisce il numero di partita IVA a seguito di dichiarazione, redatta in conformita' ad apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, resa dai soggetti interessati al momento del superamento del limite di cui all'articolo 8, comma 6, lettera c). 4. I movimenti relativi a beni spediti in altro Stato dell'Unione europea o da questo provenienti in base ad uno dei titoli non traslativi di cui all'articolo 8, comma 6, lettera a), devono essere annotati in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'articolo 95. 5. Gli acquisti e le cessioni intraunionali di beni effettuati, rispettivamente, ai sensi degli articoli 9 e 40 sono annotati dal destinatario della cessione e dal cedente in un apposito registro tenuto e conservato a norma dell'articolo 95. 6. I contribuenti presentano, anche per finalita' statistiche, in via telematica all'Agenzia delle dogane e dei monopoli gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intraunionali, resi nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea e quelli da questi ultimi ricevuti indicando separatamente gli acquisti e le cessioni intraunionali effettuati, rispettivamente, ai sensi degli e . I soggetti di cui all', comma 2, lettere b) e c), presentano l'elenco riepilogativo degli acquisti intraunionali di beni ricevuti da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica, emanato ai sensi del comma 8, sono definite significative misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti finalizzate a garantire anche la qualita' e completezza delle informazioni statistiche richieste dai regolamenti dell'Unione europea e a evitare duplicazioni prevedendo, in particolare, che il numero dei soggetti obbligati all'invio degli elenchi riepilogativi di cui ai periodi precedenti sia ridotto al minimo, diminuendo la platea complessiva dei soggetti interessati e comunque con obblighi informativi inferiori rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto della normativa dell'Unione europea. A seguito di eventuali modifiche dei regolamenti dell'Unione europea, con analogo provvedimento, sono definite ulteriori misure di semplificazione delle comunicazioni richieste. 7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' per la presentazione degli elenchi di cui al comma 6, tenendo conto delle richieste formulate dall'Istituto nazionale di statistica. Gli elenchi di cui al comma 6 sono presentati entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento. 8. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica, sono approvati i modelli e le relative istruzioni applicative, le caratteristiche tecniche per la trasmissione, nonche' le procedure ed i termini per l'invio dei dati all'Istituto nazionale di statistica. 9. Le operazioni intraunionali per le quali anteriormente alla consegna o spedizione dei beni sia stata emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo devono essere comprese negli elenchi di cui al comma 6 con riferimento al periodo nel corso del quale e' stata eseguita la consegna o spedizione dei beni per l'ammontare complessivo delle operazioni stesse. 10. Gli uffici abilitati a ricevere gli elenchi riepilogativi ai sensi del comma 6 e quelli incaricati del controllo degli elenchi stessi, se rilevano omissioni, irregolarita' o inesattezze nella loro compilazione, provvedono direttamente all'integrazione o alla correzione, dandone notizia al contribuente; se rilevano la mancata presentazione di tali elenchi ovvero non hanno la disponibilita' dei dati esatti, inviano richiesta scritta al contribuente invitandolo a presentare entro un termine, comunque non inferiore a trenta giorni, gli elenchi ad un ufficio delle dogane abilitato ovvero a comunicare all'ufficio richiedente i dati necessari per rimuovere le omissioni, le irregolarita' e le inesattezze riscontrate. 11. Le sanzioni di cui all', comma 7, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, sono irrogate dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate, previa comunicazione da parte della Guardia di finanza o degli altri uffici abilitati dell'amministrazione finanziaria delle violazioni da essi rilevate. Ai fini dell'accertamento delle omissioni e delle irregolarita' di cui al comma 10 e per le relative controversie si applicano le disposizioni previste ((dagli , e 289 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e dall' del testo unico della giustizia tributaria di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175)). Gli uffici delle dogane possono altresi' effettuare i controlli necessari per l'accertamento delle anzidette violazioni nonche' delle altre infrazioni connesse rilevate nel corso dei controlli medesimi, avvalendosi dei poteri ((di cui agli e del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento)). Le autorizzazioni per le richieste (( di cui all', comma 2, lettera i), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, e per l'accesso di cui al medesimo , comma 2, lettera l))), sono rilasciate, per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dal direttore regionale. 12. Per l'omissione o l'inesattezza dei dati di cui all' del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, si applicano le sanzioni amministrative alle sole imprese che rispondono ai requisiti indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati annualmente ai sensi dall', comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, concernente l'elenco delle indagini per le quali la mancata fornitura dei dati si configura come violazione dell'obbligo di risposta, ai sensi degli e del citato decreto legislativo n. 322 del 1989. Le sanzioni sono applicate una sola volta per ogni elenco intrastat mensile inesatto o incompleto a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato nell'elenco stesso.
Testo vigente dal 7 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 3 su Normattiva