Art. 30

[1]permutative e dazioni in pagamento (articolo 11 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

[2]1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sono soggette all'imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate. 2. La disposizione del comma 1 non si applica per la cessione al prestatore del servizio di residuati o sottoprodotti della lavorazione di materie fornite dal committente quando il valore dei residuati o sottoprodotti ceduti, determinato a norma dell'articolo 28, non supera il 5 per cento del corrispettivo in denaro.

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Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-01-19;10~art30 · fonte su Normattiva