Art. 27
[1]imponibile (articolo 13 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 16 decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85; articolo 3, comma terzo, legge 5 agosto 1981, n. 441)
[2]1. La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi e' costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti. 2. Agli effetti del comma 1 i corrispettivi sono costituiti:
- a)per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi dipendenti da atto della pubblica autorita', dall'indennizzo comunque denominato;
- b)per i passaggi di beni dal committente al commissionario o dal commissionario al committente, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), rispettivamente dal prezzo di vendita pattuito dal commissionario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto pattuito dal commissionario, aumentato della provvigione; per le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza, di cui all'articolo 10, comma 3, terzo periodo, rispettivamente dal prezzo di fornitura del servizio pattuito dal mandatario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto del servizio ricevuto dal mandatario, aumentato della provvigione;
- c)per le cessioni indicate all'articolo 5, comma 2, lettere d), e) e f), dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni; per le prestazioni di servizi di cui all'articolo 10, comma 3, primo e secondo periodo, nonche' per quelle di cui all'articolo 24, comma 6, terzo periodo, dalle spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione dei servizi medesimi;
Testo vigente dal 23 maggio 2026, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva