Art. 34
dell'imposta (articolo 16 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 43, comma 5, decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427) 1. L'aliquota dell'imposta e' stabilita nella misura del 22 per cento della base imponibile dell'operazione. 2. L'aliquota e' ridotta al 4, al 5 e al 10 per cento per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati, rispettivamente, nella parte II, nella parte III e nella parte IV della tabella A allegata al presente testo unico, salvo il disposto dell'articolo 133. 3. Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni e per quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili, l'imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti, dati con contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili. 4. Per gli acquisti intraunionali di beni si applica l'aliquota relativa ai beni, secondo le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.
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