Art. 60
per gli enti non commerciali (articolo 19-ter decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 4-bis decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461) 1. Per i soggetti che svolgono attivita' economica in via non esclusiva, l'imposta relativa agli acquisti, anche intraunionali, e alle importazioni di beni e servizi in parte utilizzati per fini estranei all'esercizio dell'attivita' economica, e' ammessa in detrazione soltanto per la quota imputabile a tale attivita' economica e l'ammontare detraibile e' determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati. 2. Gli enti pubblici e privati e le societa' rientranti tra i soggetti di cui al comma 1, ai fini del diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti, anche intraunionali, e alle importazioni di beni e servizi utilizzati, anche in parte, per l'attivita' economica, gestiscono con contabilita' separata:
- a)le attivita' per cui sono soggetti passivi;
- b)le attivita' per cui non sono soggetti passivi. 3. Per le regioni, province, comuni e loro consorzi, universita' ed enti di ricerca, la contabilita' separata di cui al comma 2 e' realizzata nell'ambito e con l'osservanza delle modalita' previste per la contabilita' pubblica obbligatoria a norma di legge o di statuto. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza nonche' all'Automobile Club d'Italia e agli automobile clubs, nonche' alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
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