Art. 7
[1]di beni facilitate dalle interfacce elettroniche (articolo 2-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
[2]1. Le seguenti cessioni di beni si considerano effettuate dal soggetto passivo che facilita le stesse tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi:
- a)le vendite a distanza intraunionali di beni di cui all'articolo 6, commi 1 e 3, e le cessioni di beni con partenza e arrivo della spedizione o del trasporto nel territorio dello stesso Stato membro a destinazione di non soggetti passivi, effettuate da soggetti passivi non stabiliti nell'Unione europea;
- b)le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o da paesi terzi, di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro. 2. Il soggetto passivo che facilita tramite l'uso di un'interfaccia elettronica le cessioni di beni di cui al comma 1 si considera cessionario e rivenditore di detti beni.
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