Art. 71

[1]' in materia di partita IVA (articolo 35-quater decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

[2]1. Al fine di contrastare le frodi in materia di imposta sul valore aggiunto, l'Agenzia delle entrate rende disponibile a chiunque, con servizio di libero accesso, la possibilita' di verificare puntualmente, mediante i dati disponibili in anagrafe tributaria, la validita' del numero di partita IVA attribuito ai sensi dell'articolo 68 o articolo 70. Il servizio fornisce le informazioni relative allo stato di attivita' della partita IVA inserita e alla denominazione del soggetto o, in assenza di questa, al cognome e nome della persona fisica titolare.

Testo vigente dal 30 gennaio 2026, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-01-19;10~art71 · fonte su Normattiva