Art. 74

[1], trasmissione, conservazione e archiviazione delle fatture nei rapporti con le pubbliche amministrazioni (articolo 1, commi da 209 a 214, legge 24 dicembre 2007, n. 244)

[2]1. Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' con le amministrazioni autonome, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l'osservanza del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 2. A decorrere dal termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5, le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1 non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea ne' possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica. 3. La trasmissione delle fatture elettroniche avviene attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie. 4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' individuato il gestore del Sistema di interscambio e ne sono definite competenze e attribuzioni, ivi comprese quelle relative:

  • a)al presidio del processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie;
  • b)alla gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica. 5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sono definite, in conformita' a quanto previsto dagli standard del Sistema pubblico di connettivita' (SPC):
  • a)le regole di identificazione univoca degli Uffici centrali e periferici delle amministrazioni destinatari della fatturazione;
  • b)le regole tecniche relative alle soluzioni informatiche da utilizzare per l'emissione e la trasmissione delle fatture elettroniche e le modalita' di integrazione con il Sistema di interscambio;
  • c)le linee guida per l'adeguamento delle procedure interne delle amministrazioni interessate alla ricezione ed alla gestione delle fatture elettroniche;
  • d)le eventuali deroghe agli obblighi di cui al comma 1, limitatamente a determinate tipologie di approvvigionamenti;
  • e)la disciplina dell'utilizzo, tanto da parte degli operatori economici, quanto da parte delle amministrazioni interessate, di intermediari abilitati, ivi compresi i certificatori accreditati ai sensi dell'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, allo svolgimento delle attivita' informatiche necessarie all'assolvimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e al presente comma;
  • f)le eventuali misure di supporto, anche di natura economica, per le piccole e medie imprese;
  • g)la data a partire dalla quale decorrono gli obblighi di cui al comma 1 e i divieti di cui al comma 2, con possibilita' di introdurre gradualmente il passaggio al sistema di trasmissione esclusiva in forma elettronica;
  • h)le regole tecniche idonee a garantire l'attestazione della data, l'autenticita' dell'origine e l'integrita' del contenuto della fattura elettronica, di cui all'articolo 72, comma 3, per ogni fine di legge;
  • i)le cause che possono consentire alle amministrazioni destinatarie delle fatture elettroniche di rifiutare le stesse, nonche' le modalita' tecniche con le quali comunicare tale rifiuto al cedente/prestatore, anche al fine di evitare rigetti impropri e di armonizzare tali modalita' con le regole tecniche del processo di fatturazione elettronica tra privati. 6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' stabilita la data dalla quale decorrono gli obblighi previsti dal decreto stesso per le amministrazioni locali di cui al comma 1.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-01-19;10~art74 · fonte su Normattiva