Art. 144
sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni (articolo 48-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; articolo 1, comma 85, legge 30 dicembre 2024, n. 207) 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le societa' a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 5.000 euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario e' inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o picartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attivita' di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o societa' per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 105 nonche' ai risparmiatori di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018. 2. Limitatamente alle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al pagamento di importi superiori a 2.500 euro; in tal caso, i soggetti di cui al medesimo comma 1 verificano se il beneficiario e' inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o picartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a 5.000 euro. 3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano con riferimento ai pagamenti da effettuare a titolo di stipendio, di salario o di altre indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, a decorrere dal 1° gennaio 2026. 3-bis. ((Relativamente alle somme di cui all'articolo 56 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, dovute agli esercenti arti e professioni per l'attivita' professionale dai medesimi svolta, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, a decorrere dal 15 giugno 2026, anche al pagamento di importi fino a 5.000 euro; in tal caso, i soggetti di cui allo stesso comma 1 verificano se il beneficiario e' inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a 5.000 euro e, in caso affermativo, sono tenuti a procedere, direttamente in base all'esito della verifica, al pagamento in favore:))
- a)((dell'agente della riscossione, fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica;))
- b)((del beneficiario, nei limiti delle somme eventualmente eccedenti l'ammontare del predetto debito.)) 4. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1. 5. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al comma 1 puessere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito.
Testo vigente dal 7 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva