Art. 83
[1]elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante apposite procedure software (articolo 24 decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1)
[2]1. La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri anonimi di cui all'articolo 82, comma 1, puo' essere effettuata mediante soluzioni software che garantiscono la sicurezza e l'inalterabilita' dei dati. 2. Le soluzioni software di cui al comma 1 devono poter consentire la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico, nel caso in cui l'operazione commerciale sia regolata mediante la predetta modalita' di pagamento, al fine di semplificare e rendere meno onerose le operazioni amministrative degli esercenti. 3. Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali nei casi previsti dall'articolo 36, comma 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sono definite le specifiche tecniche per la realizzazione, omologazione e rilascio delle soluzioni software di cui al comma 1. 4. Alle attivita' di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Testo vigente dal 30 gennaio 2026, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva