Art. 10
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[1]Domicilio fiscale stabilito dall'Amministrazione
[2]In deroga alle disposizioni dell'art. 9, l'Intendenza di finanza ha facolta' di stabilire, con provvedimento motivato, il domicilio fiscale nel comune dove il soggetto svolge in modo continuativo la principale attivita' ovvero, per le societa', anche nel comune dove e' stabilita la sede amministrativa. Tale facolta' e' esercitata dal Ministero delle finanze se il domicilio fiscale risultante dalle disposizioni dell'articolo precedente e' in provincia diversa da quella in cui il soggetto svolge l'attivita' principale o e' stabilita la sede amministrativa della societa'. Quando concorrono particolari circostanze l'Intendenza di finanza o rispettivamente il Ministero delle finanze puo' consentire al soggetto, che ne faccia motivata istanza, che il suo domicilio fiscale sia stabilito in un comune diverso da quello previsto dall'articolo precedente. I provvedimenti previsti dai precedenti commi debbono essere notificati agli interessati e sono definitivi.
Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva