Art. 11
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[1]Rappresentanza dei soggetti sforniti di personalita' giuridica
[2]La rappresentanza dei soggetti diversi dalle persone fisiche, quando non sia determinabile secondo la legge civile, e' attribuita ai fini tributari alle persone che ne hanno l'amministrazione anche di fatto.
Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva