Art. 112
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[1]Compensazione tra perdite ed utili di esercizi diversi
[2]La perdita di un esercizio, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, puo' essere portata in diminuzione dai redditi degli esercizi successivi, ma non oltre il quinto esercizio. Per i soggetti che si avvalgono della facolta' prevista dall'art. 104, la disposizione del comma precedente si applica a condizione che si sia proceduto a tassazione in base al bilancio per i tre anni anteriori a quello in cui si e' verificata la perdita e vi si proceda anche negli anni per i quali e' consentita la compensazione.
Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva