Art. 114

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[1]Affittanze agrarie

[2]I redditi derivanti dall'esercizio di affittanze agrarie, che rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura, possono essere determinati, ove il contribuente ne abbia fatto richiesta nella dichiarazione, nella misura dei redditi agrari pertinenti ai fondi accertati catastalmente e rivalutati con i coefficienti previsti dalla lettera a) dell'art. 135.

Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art114 · fonte su Normattiva