Art. 115
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[1]Redditi derivanti dall'esercizio di arti o professioni
[2]Il reddito derivante dall'esercizio di arti o professioni e' costituito dall'ammontare dei compensi delle attivita' svolte nell'anno dal soggetto, al netto delle spese inerenti all'esercizio delle attivita' stesse. Si applicano, oltre alle norme della Sezione 1ª, l'ultimo comma dell'art. 97 per le indennita', dovute al personale ed i commi primo e secondo dell'art. 98.
Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva