Art. 116
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974. Leggi il testo vigente →
[1]Appalti, forniture e incarichi
[2]I redditi provenienti da appalti, forniture, amministrazioni, incarichi giudiziari, curatele e simili che si prolungano oltre l'anno o l'esercizio si determinano sulla base della quota di ricavi e di spese proporzionalmente imputabile all'attivita' svolta, in ciascun periodo d'imposta, tenendo conto del rischio inerente al compimento della operazione.
Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva