Art. 116

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[1]Appalti, forniture e incarichi

[2]I redditi provenienti da appalti, forniture, amministrazioni, incarichi giudiziari, curatele e simili che si prolungano oltre l'anno o l'esercizio si determinano sulla base della quota di ricavi e di spese proporzionalmente imputabile all'attivita' svolta, in ciascun periodo d'imposta, tenendo conto del rischio inerente al compimento della operazione.

Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art116 · fonte su Normattiva