Art. 117
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974. Leggi il testo vigente →
[1]Accertamento dei redditi
[2]Per l'accertamento l'Amministrazione si avvale di tutti gli elementi e dati, indicati dal contribuente e raccolti d'ufficio, idonei alla determinazione dei redditi. Se il contribuente, oltre ad aver presentato la dichiarazione nei termini di legge ed in conformita' alla disposizione del primo comma dell'art. 24, abbia fornito tutti i dati ed esibito tutti i libri, scritture e documenti necessari per il controllo della completezza e veridicita' della dichiarazione stessa, il reddito e' accertato mediante la determinazione dei singoli elementi attivi e passivi che lo compongono.
Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva